Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2020, dal 14 al 20 gennaio 2020, per la durata di 7 (sette) giorni consecutivi, su tutto il territorio comunale:
1) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi;
2) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e a biomassa, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a ospedali e luoghi di cura e scuole di ogni ordine e grado, è fissato in n. 10 ore;
3) è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale dei seguenti veicoli:
- a) autovetture Euro 0 alimentate a benzina, nonché Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 alimentate a gasolio, dalle ore 9:00 alle ore 19:30;
- b) ciclomotori e motoveicoli Euro 0 (omologati prima del 17.6.1999) e Euro 1 (omologati dopo il 17.6.1999), dalle ore 9:00 alle ore 19:30;
- c) veicoli, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), di massa a pieno carico inferiore a 6,5 t, Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, alimentati a gasolio, dalle ore 7:00 alle ore 21:00;
- d) veicoli, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), di massa a pieno carico superiore a 6,5 t, dalle ore 7:00 alle ore 21:00;
- e) autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL e dei gestori di servizi turistici, per tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 21:00;
4) sono esonerati dai divieti di cui al precedente punto 3) i seguenti veicoli: a) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
- b) veicoli delle pubbliche assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- c) veicoli adibiti all’igiene urbana;
- d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada, e con invalido a bordo;
- e) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica; f) veicoli al seguito delle cerimonie funebri, per l’itinerario strettamente necessario;
- g) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, per gli interventi necessari;
- h) i veicoli (di cui al precedente punto 3) degli operatori economici non residenti o aventi la sede a Venafro, partecipanti ai mercati del mercoledì e/o del sabato, che siano giunti sul sito del mercato prima dell’orario di entrata in vigore del divieto di circolazione: tali veicoli durante l’orario del divieto di circolazione potranno circolare esclusivamente per uscire da Venafro confluendo su viale San Nicandro, direzione S.S. 85 Var;
- i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;